Art. 2.
(Tipologie di determinazione degli indici
dei prezzi al consumo).

      1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISTAT emana disposizioni per la determinazione di nuove tipologie di indici dei prezzi al consumo distinti per:

          a) aree geografiche;

          b) fasce di età;

          c) tipologie di consumo;

          d) tipologie di nucleo familiare;

          e) tipologie di condizioni economiche, sociali e culturali;

          f) aggregati omogenei di consumi.

      2. Gli indici di cui al comma 1 sono calcolati anche in versioni che non tengano conto di alcuni particolari consumi, quali gli affitti di abitazioni, le assicurazioni

 

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della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, le spese mediche e farmaceutiche soggette a compartecipazione statale (ticket).